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Risultati dell'esercizio del diritto di recesso

TERMINE DEL PERIODO PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO IN CONSEGUENZA DELLA DELIBERA DI TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL’ESTERO APPROVATA IN DATA 28 GIUGNO 2019

RECESSO ESERCITATO CON RIFERIMENTO A N. 1.170 AZIONI RAPPRESENTATIVE DELLO 0,00000735% DEL CAPITALE SOCIALE

ACQUISTO DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO DA PARTE DI CEMENTIR HOLDING S.P.A.

Roma, 1 agosto 2019 – Facendo seguito a quanto comunicato da ultimo in data 5 luglio 2019, si rende noto che lo scorso 20 luglio 2019 è terminato il periodo durante il quale poteva essere esercitato dai soggetti a ciò legittimati ai sensi dell’art. 2437, comma 1, lett. c) e g), codice civile il diritto di recesso conseguente alla deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria della società Cementir Holding S.p.A. (la “Società”) del 28 giugno 2019 che ha approvato il trasferimento della sede legale della Società ad Amsterdam, Olanda - Paesi Bassi e l’adozione di un nuovo statuto conforme alla legge olandese (il “Trasferimento”).

Sulla base delle comunicazioni pervenute alla Società alla data odierna, risulta che il diritto di recesso è stato validamente esercitato per n. 1.170 azioni della Società, per un complessivo controvalore di liquidazione di Euro 6.879,60.

Si è pertanto avverata la prima delle condizioni sospensive alle quali è subordinato il perfezionamento del Trasferimento, come descritte nella relazione predisposta dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell’articolo 125-ter del D.lgs. n. 58/1998 e dell’art. 72 del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 e pubblicata sul sito internet della Società in data 7 giugno 2019.

Dato il numero estremamente esiguo delle azioni oggetto di recesso, il consiglio di amministrazione della Società ha ritenuto che l’offerta in opzione di cui all’art. 2437-quater, commi 1 e 2, codice civile e il collocamento presso terzi mediante offerta sul mercato di cui all’art. 2437-quater, comma 4, codice civile non costituissero soluzioni percorribili nel caso di specie.

Per la medesima ragione, il consiglio di amministrazione della Società ha ritenuto di non dover attendere il perfezionamento del Trasferimento per dare corso alla liquidazione delle azioni oggetto di recesso, e ha pertanto provveduto a rimborsare tali azioni mediante acquisto delle stesse ai sensi dell’art. 2437-quater, comma 5, codice civile. Tali azioni sono state quindi vendute sul mercato.